- Posizione: » [H] Home Page » Moduli » News
October 12, 2008
News
Abolizione Ici abitazione principale
9 giugno 2008;
ABOLIZIONE I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE
Con Decreto Legge n. 93/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/08, a
decorrere dall’anno 2008, e quindi già dall’acconto del 16 giugno, è stata esclusa dal pagamento
dell’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ( cioè l’i
mmobile dove il possessore ha la residenza), ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8
e A9.
In base alla Risoluzione Ministeriale n. 12/DF del 5 giugno 2008, sono esenti dal pagamento
dell’ ICI anche le abitazioni date in uso gratuito a figli o genitori ivi residenti.
L’esenzione coinvolge anche le pertinenze dell’abitazione principale come box, posto auto, cantina e soffitta (una per tipologia come da Regolamento, per cui il secondo box, il secondo posto auto ecc. si devono pagare).
Per chi avesse già versato l’imposta, può presentare istanza di rimborso al Comune.
INVIO BOLLETTINI I.C.I.
I bollettini che il Comune invia a casa ogni anno a tutti i contribuenti, con le informazioni delle normative vigenti, vengono stampati e postalizzati entro fine aprile.
Le norme per l’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale sono successive all’invio dei bollettini per cui tutti i contribuenti che in base al Decreto Legge n. 93 del 27/5/2008 non sono tenuti al pagamento non devono tenerne conto.
Imposta Comunale sugli Immobili
Dal 1 gennaio 2007 è stata reintrodotta la DICHIARAZIONE ICI con modello Ministeriale, da presentare entro il 31 LUGLIO 2008 (salvo diverse disposizioni ministeriali), per gli eventi accaduti nel 2007.
E’ ABOLITO L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICI RELATIVA AD ATTI DI ACQUISTO/VENDITA DI IMMOBILI EFFETTUATI DA PERSONE FISICHE O GIURIDICHE NELL’ANNO 2007.
RIMANE OBBLIGATORIA LA DICHIARAZIONE IN TUTTI GLI ALTRI CASI AD ESEMPIO:
1. acquirenti che intendono avvalersi della detrazione per abitazione principale e
fissano la residenza nell’immobile acquistato dopo la data del rogito;
2. soggetti che variando domicilio/residenza acquistano o perdono il diritto alla
detrazione per abitazione principale;
3. tutti coloro che sono diventati o non sono più titolari di diritti reali (di
usufrutto; di uso; di abitazione) su immobili;
4. i soggetti che hanno effettuato delle modifiche agli immobili, interne/esterne
(divisioni; frazionamenti; cambi d’uso; ottenimento di condoni edilizi; ecc.), tali da determinare
delle variazioni/modifiche dei dati catastali (attribuzione nuove rendite; nuovo numero di
Subalterno; Classe; Categoria; ecc.) anche a seguito di procedura DOCFA;
5. assegnatari di alloggi, soci di cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa);
6. compravendita o variazione valore dell’area fabbricabile;
7. variazioni conseguenti a fusioni, incorporazioni, scissioni societarie;
8. concessioni/cessazioni locazioni finanziarie;
9. soggetti che intendono avvalersi di riduzioni (inagibilità)
Modello dichiarazione ici 2008
Istruzioni dichiarazioni ici 2008
Le Aliquote e la Detrazione ICI
Delibera C.C. nr. 45 del 22/10/2007 – “DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI – ICI - ANNNO 2008
Aliquota per abitazione principale e pertinenze 5,8 per mille
Prevista per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (ai fini ICI è importante rilevare che l’u nità abitativa si considera “principale” solo dal momento in cui risulta ufficialmente, ovvero tramite ufficio anagrafe, che il possessore (o il titolare) vi abbia trasferito la propria residenza.
Si considerano PERTINENZE dell’abitazione principale le seguenti categorie di immobili (una per ciascuna tipologia di fabbricato): box; posto auto; cantina e solaio riferite alla stessa unità abitativa, a condizione che queste non siano cedute in locazione o in comodato gratuito
Il Regolamento ICI prevede l’applicazione dell’aliquota prevista per l’abitazione principale agli immobili ad uso abitazione (con le relative pertinenze), che sono concessi in uso gratuito, a figli o a genitori , purché da questi effettivamente adibite ad abitazione principale. Per questi non è prevista la detrazione. Tale condizione deve essere comunicata inviando una semplice lettera all’ufficio entrate del Comune di Rozzano o anche a mezzo di una autocertificazione (modello Dichiarazione Sostitutiva).
Detrazione spettante per l’abitazione principale € 103,30
Spettante per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (la detrazione va rapportata al periodo dell’anno in cui essa è effettivamente adibita a residenza principale dal soggetto passivo di imposta ; la detrazione spetta anche ad anziani o disabili ricoverati permanentemente presso istituti di cura/assistenza). Nota: la detrazione non è prevista per gli immobili concessi in uso gratuito ed a titolo di abitazione principale a figli o genitori.
Aliquota ordinaria altri fabbricati 6,8 per mille
Incluse le abitazioni concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale (eccetto nei casi di cui al punto precedente. nota: anche questa circostanza deve essere comunicata inviando una semplice lettera all’Ufficio Entrate comunale).
Aliquota per abitazioni locate (in base alla L. 431/98 art. 2 comma 4) 4 per mille
A titolo di abitazione principale, con contratti effettuati in base alla Legge 431/98. Questa circostanza deve essere comunicata all’Ufficio Entrate comunale mediante l’invio di una semplice lettera allegando copia del contratto con estremi di registrazione.
Aliquota per abitazioni non locate 9 per mille
Per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2, comma 4 della Legge 431/98).
CHI DEVE PAGARE L’ICI (solo per chi non è esonerato in base al decreto legge 93/2008)
L’imposta Comunale sugli Immobili è dovuta:
- dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel
territorio dello Stato;
- dai titolari di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e
superficie sugli immobili stessi;.
- dal locatario nei contratti di leasing;
- dal concessionario nel caso di concessione su area demaniale;
- dall’assegnatario in caso di cooperative a proprietà divisa.
Si fa presente che costituisce diritto reale di abitazione, il diritto spettante al coniuge
superstite ai sensi dell’art. 540 del Codice Civile.
Le scadenze dei versamenti ICI :
1ª RATA - ACCONTO - entro il 16 GIUGNO ‘08 versamento della 1a rata ICI
2008; oppure un versamento in un’unica soluzione (Acconto + Saldo);
2ª RATA - SALDO - entro il 16 DICEMBRE ‘08 (salvo successive disposizioni ministeriali) si effettua il versamento della 2° rata ICI 2008 oppure il saldo (relativo al dovuto nel secondo semestre dell’anno );
ARROTONDAMENTI: Anche quest’anno il totale da versare deve essere arrotondato all’euro per
difetto fino a 49 centesimi, per eccesso oltre 49 centesimi (esempio: totale da versare euro 115,49
arrotondamento a euro 115,00; totale da versare euro 115,50 arrotondamento a euro 116,00).
L'arrotondamento non deve essere effettuato negli importi parziali della distinta di
versamento ma solo nel totale da versare.
Rimane la facoltà per i contribuenti di utilizzare il credito risultante dalla
dichiarazione dei redditi modello 730/2007 per il pagamento dell’ICI dovuto per l’anno 2007
(Decreto Legge n. 223 del 04/7/06). Per usufruire di tale facoltà è necessario compilare il
QUADRO I ICI del detto modello 730/ 2007.
QUALORA NON SIATE INTERESSATI A QUESTA SOLUZIONE NON DOVETE COMPILARE IL QUADRO I ICI, MA EFFETTUARE IL PAGAMENTO COME AL SOLITO.
Versamenti e Conto Corrente ICI:
I versamenti ICI, ordinari, vanno effettuati utilizzando IL NUOVO BOLLETTINO MINISTERIALE PER I VERSAMENTI ICI; Il versamento è dovuto se l’imposta da versare è superiore a € 2,07.
I versamenti ICI si effettuano sul Conto Corrente N.13884242 – intestato a: Comune di Rozzano – Servizio Tesoreria ICI
Dove è possibile effettuare i pagamenti ICI :
- Presso gli sportelli della Tesoreria Comunale “BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA” (a Rozzano c/o Sportello sito al Piano Terra del Palazzo Municipale; oppure c/o Agenzia di V.le Lombardia ; Ag. di Piazza Berlinguer);
- presso gli sportelli delle POSTE ITALIANE
- presso gli sportelli del PROPRIO ISTITUTO DI CREDITO / BANCA.
NOTA : I VERSAMENTI ICI EFFETTUATI DIRETTAMENTE PRESSO GLI SPORTELLI DELLA TESORERIA “BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA”, SONO ESENTI DA SPESE AGGIUNTIVE, OVVERO ESENTI DA SPESE COMMISSIONE.
Cosa fare se si paga l’ ICI in ritardo:
Per i versamenti che si effettuano in ritardo, al massimo entro un anno rispetto alle scadenze
previste, il contribuente può avvalersi del “RAVVEDIMENTO OPEROSO”, secondo quanto dispone l’a
rt.13 del D.Lgs. 472/97; in questo caso il contribuente dovrà versare contestualmente
: l’imposta + la sanzione + gli interessi e di questa circostanza dovrà poi darne
comunicazione all’Ufficio Entrate del Comune di Rozzano (su carta semplice o su apposito
modulo di
ICI - Ravvedimento Operoso che si può ritirare anche in Comune ) allegando, alla
stessa comunicazione, la copia del versamento effettuato in ritardo.
In particolare, se il contribuente verserà l’imposta in ritardo, a questa, dovrà
aggiungere:
- LA SANZIONE che, in base al versamento tardivo: ENTRO 30 GIORNI è pari al 3,75 %
dell’imposta dovuta; la sanzione ENTRO UN ANNO è pari al 6 % dell’imposta
dovuta.
- GLI INTERESSI calcolati al tasso legale del 2,5% (valido dal 01/01/2004 AL 31/12/2007)
e del 3 % (valido dal 01/01/2008) con maturazione giorno per giorno.
CALCOLO DEGLI INTERESSI = L’ importo versato in ritardo (IMPOSTA) andrà moltiplicato per il
TASSO LEGALE di riferimento e poi diviso 100; il risultato andrà poi diviso per 365
giorni e moltiplicato per il numero dei giorni effettivi di ritardo con i quali si effettua
il versamento; si ottiene così l’importo dovuto per interessi.
NOVITA’ PRENOTAZIONE PER CALCOLI ICI
Da quest’anno, per ridurre i tempi di attesa dei contribuenti, il solito servizio di consulenza gratuita per il calcolo ICI 2008 è attivo solo su prenotazione telefonando al numero 02/8226.1 dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 13,00 alle 16,30.
Per saperne di più :
e-mail ufficio entrate
tributi@comune.rozzano.mi.it;
www.ANCICNC.IT;