Commercio di cose usate

Ultima modifica 14 dicembre 2023

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222. all’art. 6 – Disposizioni finali ha abrogato il solo art. 126 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Pertanto, a far tempo dal 11.12.2016 (data di entrata in vigore del suddetto decreto), i commercianti che intendono vendere cose antiche aventi valore artistico o usate non devono più presentare alcuna segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 126 R.D. 18/6/31 n. 773.

Ai sensi dell’art. 242 del Regolamento di esecuzione R.D. n. 635/1940 “chi intende far commercio di cose usate o antiche deve presentare dichiarazione contenente l’indicazione della sede dell’esercizio precisando se si tratti di commercio di oggetti avente valore storico ed artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio”.

Se la vendita di merci antiche o usate avviene su aree pubbliche , ai sensi dell’art. 21 comma 11 ter della L.R. n. 6/2010  l’operatore deve esporre apposito cartello, ben visibile al pubblico, recante l’indicazione di “prodotto usato o antico”.

REGISTRI: Permane l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei beni antichi ed  usati,  ma non è più dovuta  la relativa  vidimazione.    


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